Prezzo Da a

Dal 15 ottobre è entrato in vigore il nuovo libretto d’impianto per la casa, che prevede due importanti novità. la prima è che verranno considerati tutti gli impianti presenti nell’abitazione, non solo caldaie e sistemi di riscaldamento, ma anche sistemi di climatizzazione o impianti solari; la seconda è che questa nuova disposizione prevede una diagnosi completa per verificare sicurezza, salubrità e igiene. Ecco un utile vademecum per chiarire qualsiasi dubbio come si ottiene un libretto d’impianto? innanzitutto va precisato che con il 15 ottobre non deve scattare la ‘corsa al libretto’ per mettersi in regola. la normativa prevede, infatti, che a partire da questa data, e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti già regolamentate dalle singole regioni, ogni cittadino si doti del libretto d’impianto, che affianca quello vecchio che non deve essere buttato. in ogni abitazione ci saranno perciò due tipologie di libretti: uno per il rapporto sull’efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti e uno per l’uso e la manutenzione per la sicurezza che indica gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione per garantirne la sicurezza e la salubrità. “ogni cittadino dovrebbe provvedere in maniera indipendente a cercare e compilare il proprio libretto d’impianto, ma questo è un’utopia – precisa epis – per ovviare al problema sarà sufficiente durante il prossimo controllo dell’impianto di riscaldamento richiederlo al manutentore che verrà a casa” chi deve chiamare il manutentore? chi è il responsabile dell’impianto? il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto. fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza come scegliere il manutentore? per effettuare i nuovi controlli di sicurezza, è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90) ovvero che siano abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari, e che possano realizzare, manutenere e controllare cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici. “per tutelarsi i cittadini possono richiedere al manutentore di esibire il modulo della camera di commercio che certifica i suoi requisiti e la sua professionalità”, una volta chiamato l’installatore o il manutentore, cosa aspettarsi? cosa verrà verificato e quanto costa l’uscita del tecnico? il tecnico effettuerà un controllo e un’eventuale manutenzione, monitorando le funzionalità dell’impianto, verificandone il rendimento e la salubrità, controllando non solo caldaie e generatori di caldo o freddo, ma ogni componente dell’impianto. se un intervento di controllo su un impianto domestico variava in media tra i 100 e i 120 euro,con l’aggiunta dei controlli e della sanificazione, prevista dal nuovo libretto, una famiglia con una caldaia collegata a 4/5 caloriferi ed un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split verrà a spendere mediamente 200 euro. “un costo superiore che vale però la garanzia di sicurezza degli impianti” a chi spetta il pagamento del controllo e della manutenzione? dato che il responsabile è l’occupante, sia che esso sia proprietario o inquilino, deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione, come è avvenuto fino a oggi. “chi è in affitto – dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie. le spese straordinarie, come la sostituzione di tecnologie o interventi significativi sull’impianto che verranno indicati dal manutentore, sono a carico del proprietario dell’appartamento”. cosa succede a chi non effettua questi interventi? per i cittadini è prevista una sanzione che parte dai 500 euro e arriva sino ai 3 mila euro. anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo è prevista una multa che va dai mille ai 6 mila euro ogni quanto verranno effettuati questi controlli? la manutenzione per l’efficienza, e quindi la sua periodicità, rimarrà a discrezione delle singole regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni (salvo indicazioni diverse). mentre per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quando indicato dal manutentore. “spetterà al tecnico indicare la frequenza di questi controlli, anche se – salvo eccezioni – si tratterà di una revisione annuale” a chi verrà comunicato l’esito della diagnosi effettuata e come avverranno le verifiche? il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. a seguire verranno effettuati controlli sugli impianti ‘segnalati’. sono in affitto, il manutentore segnala la necessità di opere straordinarie di cui deve farsi carico il proprietario di casa: se non vengono effettuate e sono oggetto di controllo cosa succede? l’occupante dovrà inviare al proprietario copia del libretto d’impianto, in cui sono richieste dal tecnico le opere di manutenzione straordinaria, chiedendo che vengano effettuate. in caso di controllo, il libretto di controllo è un vero e proprio documento di garanzia in cui vengono registrati non solo i dati dell’occupante, ma anche quelli del proprietario: gli enti preposti saranno dunque a conoscenze delle responsabilità ascrivibili a ciascuno soggetto il libretto d’impianto può far emergere le situazioni più critiche, come impianti non a norma e pericolosi anche per i vicini? “la scarsa manutenzione degli impianti è infatti spesso al centro di episodi di cronaca nera ma il libretto d’impianto è uno strumento che può contribuire a denunciare situazioni abitative critiche – questo perché da un lato i controlli si concentreranno su chi non ha fatto l’intervento, dall’altro perché il manutentore è tenuto a riportate agli enti preposti anomalie degli impianti, da risolvere entro un determinato lasso di tempo.”

Per gli acquisti effettuati dall’1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 dalle persone fisiche di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione spetta una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile. si tratta di un beneficio che determina una riduzione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte la deduzione spetta anche in caso di immobili residenziali che abbiano formato oggetti di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c e d del testo unico dell’edilizia) limite spesa – la deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile può avvenire nel limite massimo della spesa pari a 300 mila euro. l’importo massimo della deduzione, inoltre, non può superare i 60 mila euro, il risparmio fiscale dipenderà dall’aliquota marginale del contribuente A CHI SPETTA – la deduzione non è prevista solo per gli acquisti effettuati dall’1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione, ma anche per le spese sostenute per la costruzione dell’immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. in questo caso le spese di costruzione su cui calcolare il bonus devono essere attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori altro aspetto da tenere a mente riguarda il fatto che durante la fase di conversione è stata prevista l’estensione del beneficio anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari rientranti nel perimetro applicativo dell’agevolazione CONDIZIONI – ma ci sono delle condizioni affinché la persona fisica possa beneficiare della nuova deduzione. innanzitutto, l’immobile residenziale, rimasto invenduto al termine dei lavori di costruzione, deve essere concesso in locazione entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione la locazione deve durare almeno otto anni e deve avere carattere continuativo. secondo quanto previsto dalla legge di conversione, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima degli otto anni previsti, ma in tale ipotesi, per evitare la decadenza dal bonus, deve essere stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla precedente risoluzione CARATTERISTICHE IMMOBILE – l’immobile deve essere di tipo residenziale e non deve avere caratteristiche di lusso, questo vuol dire che non deve essere classificato o non deve essere classificabile nelle categorie a1, a8 o a9. l’immobile, poi, non deve essere ubicato nelle zone omogenee di classe e, cioè destinate ad usi agricoli. un altro aspetto da tenere presente è la prestazione energetica dell’immobile, che deve essere in possesso di una certificazione energetica di classe A o B CANONE – per quanto riguarda il canone richiesto, quest’ultimo non deve essere superiore a quello determinabile secondo i criteri e i parametri di cui alla convenzione tipo approvata dalla regione (articolo 19 dpr 380/2001). in alternativa, il canone di locazione non deve essere superiore al minor importo tra quello relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 legge 431/1998) e quello stabilito ex articolo 3, comma 114, della legge 350/2003. tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado USUFRUTTO – secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, la deduzione è riconosciuta anche nel caso di immobili ceduti in usufrutto a soggetti pubblici o privati operanti dal almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. deve però essere mantenuto il vincolo alla locazione QUOTA DEDUZIONE ANNUALE – l’importo della deduzione deve essere suddiviso in otto quote di pari importo a partire dall’anno in cui l’immobile acquistato risulta concesso in locazione.

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Per rivendicare la proprietà di un immobile è necessario non solo esibire l’atto di provenienza (ossia il rogito del notaio con il contratto di acquisto), ma anche la prova di aver acquistato detto bene da chi già era proprietario, e così a salire fino a un ventennio. Dimostrare di essere i proprietari di una casa o di un terreno non è così facile come può sembrare a prima vista. Non è infatti vero che la prova è già implicita nell’atto di provenienza, ossia nel contratto di compravendita firmato davanti al notaio. C’è bisogno di dimostrare qualcos’altro: di aver cioè acquistato il bene da chi ne era l’effettivo proprietario. E che questi, a sua volta, abbia comprato dal legittimo titolare. E così via, risalendo nel tempo fino al primo atto di acquisto. In questa ricostruzione di tutta la catena delle varie cessioni dell’immobile, ci si può comunque fermare agli ultimi 20 anni, ossia al tempo necessario all’usucapione, che è un titolo valido per sanare qualsiasi tipo di acquisto “dal non proprietario”. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza. Immaginiamo che una persona venga chiamata in causa dal proprio vicino il quale affermi di essere proprietario di una striscia di terra posta sul confine tra le due abitazioni, striscia che il primo ha invaso con delle proprie fioriere, ritenendola propria. Ebbene, il convenuto – ossia colui che riceve la notifica della citazione ed è costretto a difendersi – non ha l’onere di fornire alcuna prova della titolarità del bene. Spetta, invece, all’avversario – colui cioè che lo ha citato – dimostrare il contrario. È proprio su questo punto che si è soffermata la Cassazione per chiarire come si dimostra la proprietà di una casa o un terreno. Tutte le volte in cui è in discussione la titolarità di un immobile, colui che afferma di esserne proprietario e desidera che il bene gli venga restituito da chi lo detiene dovrà provare la sua proprietà non solo in base al contratto di acquisto, ma anche che ha ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo e incontestabile proprietario da cui è sorto il diritto di proprietà in contestazione. Si può, in alternativa, dimostrare l’usucapione. A tal fine, non è necessario aver posseduto personalmente il bene per 20 anni, ma basta dimostrare che il proprio possesso, unito a quello dei precedenti titolari, abbia raggiunto il ventennio. Insomma, per l’usucapione, il proprio possesso si somma a quello dei precedenti alienanti. note Cass. sent. n. 27366/2016.

Le aste immobiliari possono essere delle ottime opportunità per diventare proprietari di un immobile, ma allo stesso tempo nascondono diverse insidie che è bene conoscere per non avere delle brutte sorprese Il consiglio nazionale del notariato, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, viene incontro a tutti coloro che stanno pensando di acquistare un immobile tramite questa modalità. Vi presentiamo i dieci consigli più importanti contenuti nella guida per il cittadino acquisto all’asta: un modo alternativo e sicuro di comprare casa

  1. Prezzo: un importo apparentemente molto basso non è sempre sinonimo di convenienza;
  2. Tempi: bisogna riflettere e pensare quando si ha bisogno dell’immobile e soprattutto se si ha un alloggio in cui vivere nel frattempo, perché la tempistica non è prevedibile;
  3. Documenti: leggere scrupolosamente l’avviso di vendita, la relazione di stima, le planimetrie e tutti i documenti pubblicati in riferimento all’asta. Oltre ai siti dei tribunali vi sono alcuni portali autorizzati dal ministero della giustizia;
  4. Perizia: la sua interpretazione è la chiave, in quanto lì sono specificati oneri e vincoli dell’immobile, che poi saranno a carico del nuovo proprietario;
  5. Visita: esiste un custode nominato dal giudice delle esecuzioni a cui rivolgersi per visitare l’immobile. È fondamentale vederlo di persona, prima di tutto per accertarsi che non sia occupato e poi perché potrebbe essere trascorso del tempo tra la perizia e l’asta, in cui non è detto che tutto corrisponda;
  6. Cifra: stabilire una cifra massima che si è disposti a investire, che compresa le spese accessorie e di eventuale ristrutturazione. È un argine sicuro contro l’emotività;
  7. Spese: le spese accessorie all’acquisto possono essere ingenti, come per esempio quelle condominiali o di riscaldamento non pagate dai precedenti proprietari;
  8. Pagamento: come pagherò la casa? se si ha bisogno di un mutuo informarsi con moltissimo tempo di anticipo, sapendo che i mutui per le case all’asta hanno una procedura particolare;
  9. Benefici fiscali: le imposte si pagano sul prezzo di aggiudicazione, dato che la norma “prezzo valore” non si applica alle procedure esecutive;
  10. Disponibilità: se l’immobile è occupato, anche abusivamente, o da un inquilino moroso, tutti i costi dello sfratto sono a carico del nuovo proprietario.

Il governo ha posto tra i pilastri della legge di Bilancio per il 2017, alla ricerca di un rilancio dell’economia e di quell’1% di crescita del Pil programmata nel documento di variazione al Def, gli interventi nell’edilizia, concentrando su di essa gran parte degli investimenti pubblici. Innanzitutto, è stato confermato l’Ecobonus, con un orizzonte temporale che ora arriva fino al 2021, consentendo di programmare le manutenzioni delle case con tutta calma. La norma prevede la detrazione del 65% del costo, fino a 40.000 euro per appartamento. Per i condomini, la percentuale sale al 70% se gli interventi riguardano il “cappotto”, ovvero l’involucro dell’edificio e al 75% se viene comprovato con certificazione il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Saranno anche previsti controlli a campione. La detrazione viene spalmata, come di consueto, su dieci anni. Ha un orizzonte di cinque anni per il recupero, invece, il “sismabonus”, che continuerà a partire dal 50%, ma potrà arrivare fino all’85% (per i condomini, all’80% per abitazioni singole) se gli interventi di miglioramento saranno tali da salire di 2 classi di rischio, secondo le linee guida che metterà a punto il Ministero delle Infrastrutture. Se si sale di una classe, invece, si potrà recuperare il 75% della spesa (il 70 per abitazioni singole). Anche in questo caso l’agevolazione è “stabilizzata” fino al 2021, sia per i condomini sia per le abitazioni singole. Il tetto di spesa è di 96.000 euro per ciascun anno. Il “sismabonus” è esteso anche alle seconde case e alle attività produttive che si trovano nelle zone sismiche 1 e 2 (ad alta pericolosità), ma anche nella zona 3. Tra le spese detraibili rientreranno anche quelle per la classificazione e verifica sismica. Sarà, inoltre, possibile cedere la detrazione sulle parti comuni dei condomini a soggetti terzi. La cifra complessiva prevista per finanziare gli interventi di adeguamento antisismico si aggirano su 1,5 miliardi di euro. Confermati per il 2017 il bonus per le ristrutturazioni al 50% e quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (dentro le ristrutturazioni), sempre al 50 per cento. Per tutto l’anno prossimo resterà in vigore anche il “bonus mobili” per le giovani coppie (almeno uno dei due deve essere sotto i 35 anni). Sul fronte dell’edilizia pubblica, inoltre, nella legge di Bilancio ci sono i progetti per la riqualificazione delle periferie. Sono in tutto 120 e valgono 2,1 miliardi (dei quali 1,6 arriveranno dal fondo sviluppo e coesione). E, ancora, sono confermati 7 miliardi in 7 anni per far fronte al dissesto idrogeologico. Confedilizia ha accolto positivamente il capitolo bonus presente nella manovra, ma ha sottolineato il permanere di criticità sul fronte fiscale. Secondo il presidente Giorgio Spaziani Testa, sarebbe necessaria una riduzione della tassazione sugli immobili ad uso non abitativo (negozi e uffici), “che consentirebbe a un tempo di ridurre l’iniquità di un’imposizione che raggiunge l’80 per cento e di rianimare il commercio”. Le possibili misure individuate sono una cedolare secca sui redditi da locazione non abitativa, l’aumento al 25% (o, al minimo, il ripristino della misura del 15 per cento) della deduzione forfettaria Irpef per le spese, ridotta al 5 per cento con la legge Fornero, un limite di legge alle aliquote Imu-Tasi. Inoltre vengono richieste misure per gli affitti a canone calmierato e, in particolare, stabilizzazione della cedolare del 10% e, anche in questo caso, limite di legge alle aliquote Imu-Tasi.

Il 19 gennaio 2016 La legge di Stabilità 2016 ha modificato le norme sulla registrazione dei contratti di affitto. A partire dal 1º gennaio la registrazione spetta, infatti, solo al proprietario di casa che deve realizzarla nel limite perentorio dei 30 giorni. Ma vediamo cos’è cambiato. Registrazione contratto di locazione, le novità Entro 30 giorni dalla firma del contratto di affitto, il locatore deve registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di mancata registrazione, il contratto si considera inesistente e il mancato pagamento del canone non dà luogo a un procedimento di sfratto, ma solo a una causa ordinaria di occupazione senza titolo. Il proprietario di casa dovrà poi provvedere entro 60 giorni alla comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore di condominio e al conduttore. Sebbene la legge non specifica come debba avvenire tale comunicazione è sempre meglio utilizzare una raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta certificata Spese di locazione a chi spettano Il locatore e il locatario devono corrispondere l’imposta di registro in parti uguali. La legge ammette una diversa pattuizione in modo che sia solo il proprietario di casa a farsi carico delle spese, ma non è ammessa la pattuizione contraria. Con la legge di Stabilità sembra che sia abrogata la norma che prevedeva che entrambe le parti rispondessero in solido del pagamento. Questo vuol dire che in caso di mancato pagamento – considerando che spetta al proprietario la registrazione del contratto – l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere il pagamento dell’imposta compresa di interessi e sanzioni solo a quest’ultimo. Ma si tratta comunque di un aspetto non ancora chiarito completamente.

Rivoluzione della bolletta energetica in tre mosse. Un cambiamento che partirà dal primo gennaio 2016 per concludersi due anni più tardi, quando terminerà la fase sperimentale e il nuovo sistema andrà completamente a regime. Ma vediamo cosa prevede la riforma. Scaglioni energia elettrica La novità si impone in virtù di una direttiva europea, la 27 del 2012, sull’efficienza energetica, recepita in Italia dal decreto legislativo 102/14. Nel quale era stato stabilito che toccasse all’Autorità per l’energia provvedere alla sua attuazione. La normativa comunitaria prevede che venga gradualmente superata l’attuale struttura progressiva delle tariffe di rete e degli oneri generali di sistema. Vale a dire che dovranno sparire gli scaglioni che prevedono una crescita del costo unitario del kilowatt/ora all’aumentare dei consumi. Un sistema introdotto negli anni ’70, in conseguenza degli shock petroliferi di quel periodo. Gli obiettivi dichiarati dall’Autorità sono quelli di sostenere la diffusione di consumi efficienti oggi penalizzati da costi eccessivi, rendere più semplice e trasparente la bolletta, ottenere una maggiore equità del sistema. Quello attuale prevede che chi consuma di più paga qualcosa anche per chi consuma di meno. L’eliminazione degli scaglioni dovrebbe incentivare l’uso di apparecchiature elettriche efficienti, come le piastre a induzione per i fornelli, che fanno crescere i consumi, rischiando di farne finire parte nella fascia più costosa. Tariffe servizi di rete energia elettrica Al termine del processo di riforma, la tariffa di rete e quella per gli oneri di sistema, che assieme rappresentano oltre il 40% della bolletta, saranno uguali per tutti e per ogni livello di consumo. L’organismo garantisce che non ci saranno shock per chi oggi, con bassi consumi, paga un po’ meno. Chi, invece, è costretto a consumi maggiori, come le famiglie numerose o coloro che vivono in zone prive di collegamenti con le tubature del metano (e quindi fanno ricorso all’elettricità anche per il riscaldamento dell’acqua), godrà di una riduzione dei sovracosti che affronta attualmente. Bonus energia elettrica famiglie disagiate Inoltre, per le famiglie bisognose, è previsto un ammortizzatore che annullerà ogni possibile effetto negativo. L’Authority ha, inoltre, sollecitato il governo a portare il bonus sociale dal 20 al 35 per cento della spesa. Le stime sono particolarmente ingenerose nei confronti dei single benestanti. Per un consumo di 1.500 kw/ora all’anno finiranno per spendere 78 euro in più in tre anni. Rincari anche per la famiglia tipo (21 euro nel triennio con consumi di 2.700 kw/ora). Risparmi per quelle numerose: 46 euro in meno con consumi annui di 3.200 kw/ora. 3 dicembre 2015.

Seguendo qualche piccolo consiglio, tutti i proprietari di casa possono attirare potenziali acquirenti e far sì che la compravendita vada a buon fine. anche in un periodo storico in cui la domanda è inferiore all’offerta. ma in che modo? L’agenzia spagnola “alfa immobiliaria” svela 5 trucchi. andiamo a scoprirli
1 – promuovere l’immobile sui portali di riferimento. e’ bene analizzare quali sono i portali immobiliari più visitati e scegliere quello più in vista tramite il quale pubblicizzare la propria casa
2 – spiegare in modo chiaro qual è il potenziale dell’immobile. conoscere nel dettaglio quali sono le caratteristiche dell’immobile, le qualità rilevanti e saper descrivere il tutto in modo chiaro è molto importante. e’ poi opportuno fornire ulteriori informazioni, come ad esempio i vantaggi offerti dalla zona nella quale si trova la casa
3 – fare uno sforzo per posizionare bene l’offerta. affinché un immobile abbia visibilità in rete, è necessario soddisfare tutti i criteri che permettono l’ottimizzazione della ricerca. investire un po’ di denaro per la promozione può essere un’opzione da prendere in considerazione
4 – foto e video, dettagli creativi di buona qualità. avere del materiale fotografico e video di buona qualità può rivelarsi determinante nel momento in cui si decide di vendere la propria casa. per realizzare buone immagini bisogna utilizzare una macchina fotografica capace di cogliere ed esaltare la luce reale dell’abitazione, evitare il flash, il controluce e non immortalare porte chiuse o serrande abbassate. quando, invece, si gira un video bisogna cercare di realizzare un filmato grazie al quale il potenziale acquirente possa immergersi completamente all’interno dell’abitazione
5 – prepararsi al meglio per le visite dei potenziali acquirenti. pulire, riordinare ed eliminare gli oggetti più personali sono le tre azioni fondamentali da fare prima di mostrare l’immobile. presentare la casa nel migliore dei modi è essenziale: si ha una solo chance, deve essere giocata al meglio.

E’ stato approvato in via definitiva dal senato il testo di legge sul prestito vitalizio ipotecario. la nuova normativa permetterà agli over 60 di ottenere un mutuo garantito dalla loro abitazione senza perdere però la proprietà dell’immobile, come avviene nella nuda proprietà PRESTITO VITALIZIO CON IPOTECA SULLA CASA il prestito vitalizio ipotecario era già previsto dalla finanziaria 2006, ma non ha mai avuto reale diffusione. si presenta come valida alternativa alla nuda proprietà perché consente al proprietario di un immobile ultrasessantenne (prima la soglia erano 65 anni) di trasformare parte del valore dell’immobile in contanti, per ottenere così liquidità, senza dover cedere la proprietà dell’immobile PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO, LA NUOVA NORMATIVA l’articolo unico del ddl modifica l’attuale articolo 11, comma 12 del decreto legge n 203 del 2015, che prevedeva una soglia di accesso di 65 anni. al prestito possono accedere tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni e in possesso di un immobile chi rispecchia i requisiti può far richiesta, ad un istituto bancario o ad un’azienda finanziaria di un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell’immobile (dal 18 al 40% a seconda dell’età del richiedente e delle aspettative di vita). i mutui possono essere a tasso fisso o variabile e hanno tassi in media tra i tre e i quattro punti superiori a quelli ordinari IL RIMBORSO DEL PRESTITO VITALIZIO il rimborso del prestito può avvenire in maniera graduale (secondo delle modalità concordate tra l’istituto e il richiedente) senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. in questo caso il soggetto finanziatore può invocare la risoluzione del contratto per un ritardato pagamento tra il 30º e il 180º giorno dalla scadenza della rata, se ciò si è verificato per almeno sette volte (anche se non consecutive) qualora l’istituto e il richiedente non concordino un rimborso graduale, la legge prevede tre casi di rimborso integrale, in un’unica soluzione 1) in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento 2) se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti (ovvero in caso di vendita dell’immobile) 3) se si compiono atti che riducono il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi (costituzione ad esempio di nuove ipoteche) se passati 12 mesi dal verificarsi di una di queste tre condizioni, il prestito non viene rimborsato, l’istituto finanziatore può vendere l’immobile al valore di mercato, decurtato del 15% ogni 12 mesi, fino al momento della vendita PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO, CONVIENE? rispetto alla nuda proprietà, il prestito ipotecario vitalizio rispetto alla nuda proprietà ha il vantaggio di salvaguardare la proprietà dell’immobile e anche di dare agli eredi la possibilità di estinguere il debito, recuperando così il pieno possesso dell’immobile 19 marzo 2015.

L’alta tassazione e l’incertezza economica (che ha fatto aumentare il numero degli inquilini morosi) rendono difficile per i proprietari ottenere un buon reddito dalla seconda casa. per ottimizzare il guadagno diventa fondamentale la scelta del contratto giusto che varia a seconda delle circostanze. ecco un’utile guida fornita da “soldi vostri, l’economia di tutti i giorni”, del sole24ore canone libero – per durate più o meno lunghe, 4+4, applicabile a singole stanze o non all’intero appartamento. la registrazione è obbligatoria, e le spese riguardano l’imposta di registro del 2% sul canone affitto annuo (per un minimo di 67 euro), imposta di bollo (16 euro ogni quattro facciate del contratto e ogni 100 righe) Se si opta per il regime della cedolare secca, bisogna pagare un’imposta pari al 21% del canone annuo che sostituisce l’irpef, le addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. in alternativa, si applica l’aliquota irpef su canone annuo di locazione ridotto del 95%, la soluzione ideale per chi ha redditi bassi e molte detrazioni Canone concordato o agevolato – il 3+2, importo del canone stabilito tra sindacati e proprietari, generalmente più economico, meno redditizio per il proprietario, ma più vantaggioso dal piano fiscale Canone studenti – canone stipulabile dove ha sede un’università, con un canone massimo definito da accordi territoriali che può andare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
La spese di registrazione divisa tra inquilino e proprietario Canone abitativo ad uso transitorio – da un minimo di un mese ad un massimo di 18, non per finalità turistiche, il canone libero salvo accordi territoriali. le spese di registrazione sono divise tra inquilino e proprietario Canone breve – sotto i trenta giorni, per finalità turistiche, ed ha vantaggi dal punto di vista fiscale perché non c’è l’obbligo della registrazione.

Con la sentenza n. 2181 del 6 febbraio 2015, la cassazione ha stabilito che il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal comune, a seguito di un controllo negativo della polizia urbana, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda il fatto fa riferimento ad alcuni contribuenti che hanno acquistato un appartamento e nello stesso giorno hanno presentato domanda di iscrizione anagrafica nel comune in cui era sito l’immobile. al relativo controllo l’organo accertatore ha stilato rapporto negativo, così il mese successivo i contribuenti hanno ripresentato la domanda, questa volta accertata positivamente ritenendo venuto meno il beneficio fiscale, l’amministrazione finanziaria ha revocato i benefici “prima casa”, recuperando le maggiori imposte dovute. il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto dalla commissione tributaria provinciale in appello il giudice del riesame ha affermato che la seconda domanda non configurava una nuova e ulteriore dichiarazione di residenza, bensì una sostanziale precisazione della prima, per cui i contribuenti dovevano considerarsi residenti nel comune alla data di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del dpr 223/1989, come previsto dall’articolo 1, comma 4, e nota ii-bis), della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986 che, all’epoca dei fatti, subordinava l’agevolazione alla circostanza che il contribuente, al momento dell’acquisto, fosse residente nel comune ove era ubicata la prima casa nel ricorso per cassazione l’ente impositore ha denunciato la violazione di legge per la ragione contraria, avendo errato la commissione regionale nel ritenere che la seconda domanda di trasferimento di residenza potesse costituire “precisazione e reiterazione” della prima la suprema corte ha accolto il ricorso dell’ente impositore, osservando che, in materia di imposta di registro, l’operatività dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa prevede, quale necessario presupposto, che l’acquirente abbia la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile in merito alla determinazione della residenza, il dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica, sancito dall’articolo 18, comma 2, dpr 223/1989 che, nel ritenere (ovviamente attraverso un finzione di valenza giuridica) cronologicamente saldate la cancellazione della precedente iscrizione e quella poi effettuata dal comune di nuova destinazione, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza di conseguenza, il contribuente decade dal diritto di beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui ha reso la dichiarazione di trasferimento nel comune di nuova residenza successivamente alla stipula dell’atto di compravendita dell’immobile nella sentenza è scritto che “nella specie deve ritenersi integrata l’ipotesi predetta non potendosi intendere la seconda domanda di trasferimento di residenza, intervenuta dopo la stipula dell’atto di compravendita, come precisazione e reiterazione della prima” nel caso concreto, il primo procedimento di trasferimento della residenza è iniziato il giorno stesso dell’acquisto (30 ottobre 1993), ma si è concluso negativamente; ed è per questo motivo che il contribuente ha iniziato il secondo procedimento grazie al quale ha ottenuto la cancellazione dal comune di origine, ma solo alla data del 1° dicembre 1993. questo vuol dire che, al momento dell’acquisto della “prima casa” (30 ottobre 1993), la condizione del trasferimento della residenza “non era stata ancora posta in essere e il contribuente non aveva pertanto diritto all’agevolazione”.

Chi paga le spese di un appartamento in affitto tra locatore e conduttore? Una domanda semplice e una risposta complessa che ha dato origine a non pochi contenziosi tra le parti. Dopo 15 anni, la confedilizia e i sindacati degli inquilini (sunia, sicet e unia) hanno stilato la nuova tabella per capire come ripartire i costi tra proprietario e inquilino. Frutto dell’accordo tra confedilizia e i sindacati degli inquilini sunia, sicet e uniat, la tabella recepisce le novità normative e tecnologiche come il cablaggio dei condomini, i sistemi di videosorveglianza e l’installazione di antenne satellitari. per utilizzarla basterà richiamarla nei nuovi contratti, senza doverla allegare e quindi senza altre spese di bollo. Secondo il presidente di confedilizia Corrado Sforza Fogliani, “questo strumento da soluzione a una miriade di problematiche di rapporto tra inquilini e proprietari e negli ultimi anni ha ricevuto molti apprezzamenti fino ad essere stata inserita dal ministero dei lavori pubblici come riferimento per gli accordi di affitti agevolati”. secondo il segretario di uniat, Augusto Pascussi “questo strumento permetterà di ridurre i contenziosi e rappresenta un modello di democrazia reale che riguarda decine di milioni di persone visto che secondo l’istat in italia ci sono circa 4,5 milioni di contratti d’affitto”. Alcune delle voci sono rimaste in sospeso, perché secondo Sforza Fogliani “ci sono realtà locali differenti e una specifica norma di chiusura rinvia, per le voci non previste, alle norme di legge e agli usi locali in generale la tabella prevede una ripartizione delle spese da conduttore e locatore così articolata: inquilino- deve sostenere le spese della manutenzione ordinaria e le piccole riparazione, le spese per il consumo di energia e le relative lettere, e le ispezioni e collaudi degli impianti (ascensore, autoclave, impianti di illuminazione, videocitofono e videosorveglianza, ricezione televisiva e flussi informativi), la carica degli estintori degli impianti antincendio proprietario- sul proprietario gravano le spese straordinarie, come l’installazione di nuovi impianti o il loro rifacimento, l’adeguamento alle disposizioni di legge, l’acquisto degli estintori degli impianti antincendio.

La metà dell’intero consumo energetico in europe è assorbito dal settore residenziale che è responsabile anche del 36% delle emissioni totali di anidride carbonica. eppure con pochi e semplici accorgimenti è possibile ridurre lo spreco di energia in casa, facendo un favore all’ambiente e al portafoglio 1) risparmiare sull’illuminazione. migliorare l’illluminazione significa scegliere la tipologia di lampada giusta e la posizione in cui è più opportuno collocarla. sostituire tutte le lampadine tradizionali con quelle a basso consumo o a led in tutta la casa, e in alcuni ambienti come androni o garage è opportuno installare dei sensori di movimento per regolare in modo autonomo l’accensione e lo spegnimento della luce assolutamente valida la vecchia regola di accendere solo le lampade di cui si ha bisogno in quel momento perché un numero eccessivo di sorgenti luminose provoca un surriscaldamento del luogo 2) utilizzare in modo corretto gli elettrodomestici. scegliere dei modelli in alta classe di efficienza energetica aiuta, ma non è sufficiente. sui consumi incide molto l’uso che se ne fa ogni giorno. per quanto riguarda il frigorifero, ad esempio, è importante regolarne al meglio la temperatura, alzandola di uno o due gradi nei mesi più freddi. altri accorgimenti utili sono evitare di riempirlo eccessivamente e di aprirlo troppo spesso per quanto riguarda la lavatrice è importante utilizzare l’elettrodomestico sempre a pieno carico, effettuando lavaggi a freddo e riducendo l’intensità delle centrifuga. per i condizionatori occorre una manutenzione periodica, far sì che la differenza con la temperatura con l’esterno non sia superiore ai 5-6 gradi e chiudere sempre porte e finestre degli ambienti 3) isolare bene gli ambienti della casa- è più economico isolare bene gli ambienti di una casa che riscaldarli. per far ciò occorre realizzare una coibentazione migliore dell’edificio, installare finestre con doppi vetri o vetri selettivi e montare infissi con telai ad alta prestazione (legno, alluminio a taglio termico, pvc) che riducono le infiltrazioni di aria fredda dall’esterno pochi sanno, inoltre, che un semplice tappeto può migliorare l’isolamento di una stanza posta al di sopra di una cantina, un garage, un locale lavanderia o di un altro ambiente freddo e umido 4) evitare le temperature africane- anche nei mesi più freddi dell’anno non bisogna eccedere nel riscaldamento. per legge, infatti, gli ambienti interni non dovrebbero essere più caldi di 20-22 gradi centigradi. abbassare la temperatura di un solo grado può ridurre i consumi di energia del 6% da evitare, inoltre, la presenza di tendaggi e mobilio davanti ai calorifici, perché ne compromettono l’efficienza, mentre è fondamentale effettuare periodicamente la manutenzione della caldaia 5) non lasciare i dispositivi elettronici in modalità stand-by- evitare di lasciare televisori, monitor e decoder in preaccensione, e staccare dalla presa di corrente caricabatterie e trasformatori inutilizzati può servire per ridurre ulteriormente i consumi, anche se le stime sulla quantità di risparmio ottenuto sono controverse.

Il governo più pericolante della storia d’italia va avanti contro vento e maree e zitto zitto interviene e legifera su tutto ciò che può. E’ il caso delle imposte legate all’acquisto di un immobile, che dal primo gennaio 2014 vivranno una vera e propria rivoluzione. per qualcuno comprare casa sarà più economico, per altri più caro: ecco cosa succederà il nuovo quadro impositivo, che regola l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale, sarà completamente diverso.
I beneficiati saranno soprattutto coloro che compreranno una prima o una seconda casa da privato, mentre più care saranno le transazioni in cui la controparte è un’impresa quando ci riferiamo a privato, rientrano ovviamente anche le compravendite effettuate tramite agenzia, in cui il proprietario non è però un’impresa le novità sulla tassazione delle transazioni immobiliari dal 1º gennaio 2014 prima casa venduta da privato (1.236 euro di risparmio ogni 100.000 euro di valore imponibile): registro: dal 3 al 2% ipotecaria: da 168 a 50 euro catastale: da 168 a 50 euro seconda casa venduta da privato (900 euro di risparmio ogni 100.000 euro di valore imponibile) registro: dal 7 al 9% ipotecaria: da 2.000 a 50 euro catastale: da 1.000 a 50 euro ufficio/fabbricato strumentale venduti da privato –> le variazioni sono le stesse della seconda casa ufficio acquistato da onlus a un privato (aumento di 8.596 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) registro: dal da 168 euro al 9% (9.000 euro) ipotecaria: da 168 a 50 euro catastale: da 168 a 50 euro terreno edificabile venduto da privato (risparmio 1.900 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) registro: dall’8 al 9% ipotecaria: da 2.000 a 50 euro catastale: da 1.000 a 50 euro terreno agricolo venduto da privato (risparmio di 8.900 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) registro: dal 15 al 9% ipotecaria: da 2.000 a 50 euro catastale: da 1.000 a 50 euro edificio storico artistico venduto da privato non prima casa (aumento di 3.100 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) registro: dal 3 al 9% ipotecaria: da 2.000 a 50 euro catastale: da 1.000 a 50 euro seconda casa venduta da impresa (aumento di 96 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) iva: resta al 10% registro: da 168 a 200 euro ipotecaria: da 168 a 200 euro catastale: da 168 a 200 euro prima casa venduta da impresa (aumento di 96 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) iva: resta al 4% registro: da 168 a 200 euro ipotecaria: da 168 a 200 euro catastale: da 168 a 200 euro terreno edificabile venduto da impresa (aumento di 96 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) iva: resta al 21% registro: da 168 a 200 euro ipotecaria: da 168 a 200 euro catastale: da 168 a 200 euro capannone venduto da impresa (diminuzione di 3.568 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile) iva: resta al 21% registro: da 168 a 200 euro ipotecaria: da 3.000 a 200 euro catastale: da 1.000 a 200 euro.

Dopo 70 anni cambia la legge che determina la gestione della vita condominiale. con l’approvazione del senato è infatti diventata realtà la riforma del condominio, la cui versione precedente risaliva addirittura al 1942. ecco le novità che scatteranno sui temi come la presenza di animali domestici, il riscaldamento e le decisioni in assemblea animali domestici cade qualunque divieto di tenere animali domestici in casa, una misura che viene incontro ai cambiamenti degli italiani, che sempre più convivono con cani, gatti o altri nuovi “componenti” della famiglia parti comuni basterà la maggioranza dei 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, decidendone anche la vendita riscaldamento chi vorrà staccarsi dal riscaldamento centralizzato potrà farlo senza chiedere il permesso all’assemblea, ma dovrà continuare a pagare la manutenzione straordinaria energie rinnovabili e videosorveglianza sarà sufficiente la metà dei millesimi per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o rinnovabile. stesso quorum per la videosorveglianza conto corrente di condominio la maggior parte dei condomini già ce l’hanno, ma adesso diventa obbligatorio, per rendere più trasparente ciascuna spesa. dev’essere consultabile da ogni condomino morosità e violazioni le violazioni del regolamento costeranno 200 euro di multa, che in caso di recidiva arriveranno a 800. contro i morosi l’amministratore potrà intervenire direttamente con decreto ingiuntivo amministratore dovrà esibire alcuni requisiti come: avere il diploma di maturità, aver frequentato un corso apposito o accendere una polizza a tutela dei rischi. la nomina di un amministratore è obbligatoria se il condominio è composto da almeno nove condomini. resterà in carica due anni e potrà essere licenziato alla scadenza del mandato bilanci ciascun condomino potrà visionarli liberamente sito web può deciderne la creazione il 50% dei millesimi. il sito dovrà essere protetto da password con accesso individuale e permettere la consultazione di verbali e fatture.

Chi può usufruire delle detrazioni 55%? I contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti: persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; i conduttori di un immobile in locazione; chi detiene l’immobile in comodato d’uso; anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza; contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Chi NON può usufruire delle detrazioni 55%? Non possono beneficiare delle detrazioni 55%: I Comuni, non essendo soggetti passivi di Ires, non possono usufruire della detrazione del 55% (Risoluzione 33/E del 5 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Entrate); Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un’impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate). Una Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55% (Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

Con il numero di compravendite in costante calo, il prezzo sta diventando il fattore determinante per riuscire a vendere una casa. Secondo gli esperti del settore immobiliare, partire con un valore di listino troppo alto rispetto alla realtà del mercato è un errore e può diventare un vantaggio…per il vicino, dato che i potenziali acquirenti oggi possono confrontare facilmente gli immobili nella stessa zona. Secondo i professionisti del franchising internazionale il prezzo è un filtro determinante per trovare dei potenziali acquirenti, in un momento in cui l’offerta supera di gran lunga la domanda. Non è dunque una buona epoca per sparare cifre folli, in prospettiva di una trattativa: il risultato potrebbe essere solo quello di gettare il proprio immobile nell’invisibilità e di far apparire quello del vicino come una buona occasione. Le case che si affacciano sul mercato con un prezzo corretto oggi, secondo gli esperti del settore, hanno il 95% di possibilità in più di essere viste. le stesse ricerche oggigiorno, che spesso si effettuano attraverso portali immobiliari, permettono di mettere un filtro massimo di prezzo, oltre il quale alcuni immobili direttamente non compaiono tra i risultati della ricerca. Gli esperti del settore immobiliare consigliano quindi di studiare attentamente l’offerta nella propria zona, l’indice dei prezzi, gli immobili di caratteristiche simili attualmente in vendita: se stiamo chiedendo più della media è probabile che il nostro immobile non lo veda nessuno.

Nel mercato immobiliare esiste una zona di regolarità e una zona d’ombra per il consumatore che si appresta a cercare un immobile o si appresta a metterne in vendita uno di sua proprietà. Occorre fare una precisazione in quanto il consumatore-cliente è sia il soggetto acquirente che quello venditore; entrambi infatti si scambieranno un bene immobile contro un corrispettivo in denaro e quindi entrambi non muteranno il loro livello di ricchezza che avevano prima della transazione. In una situazione come quella attuale dove si modificano in continuazione norme, disposizioni, tributi, tassi di interesse, il consumatore-cliente è sempre più frastornato ed alla ricerca di una guida affidabile che possa consigliarlo e suggerirgli cosa fare e cosa evitare. La prima domanda che il soggetto si pone è, oltre all’avvocato o al tecnico che di norma sono figure professionali amiche, da chi cercare l’immobile da acquistare o a chi affidarsi per collocare la propria casa sul mercato in modo da essere certi che il percorso si riveli alla fine corretto? Perché non è facilissimo rispondere a questo quesito? Perché le camere di commercio non evidenziano più in un elenco facilmente consultabile da tutti, quelli che sono gli operatori agenti immobiliari realmente abilitati che sulle loro spalle si assumono responsabilità e i molteplici oneri per rispettare e far rispettare le norme relative alle compravendite. Purtroppo l’Italia è un paese dove l’abusivismo, il falso e la contraffazione trovano terreno fertile con un atteggiamento di eccessiva bonomia che a volte rasenta la complicità. Una maglietta contraffatta sappiamo tutti che nasconde una filiera fatta di malavita e povertà ma di fatto all’acquirente finale può arrecare un danno limitato. Ben diverso è quando qualcuno affida il proprio patrimonio o i propri risparmi a persone non qualificate. I fatti delle cronache di questi giorni ne sono un facile esempio. Ma perché ciò avviene? Perché ci sono troppe norme, perché i mezzi per contrastare l’abusivismo sono difficili da mettere in pratica, perché le procedure e i giudizi legali sono costosi e non arrivano mai a dare una tempestiva e soddisfacente risposta e quindi l’abusivo sa che molto probabilmente potrà farla franca. Eppure non ci vorrebbe molto. Basterebbe una chiara e inequivocabile possibilità di riconoscimento dell’agente immobiliare, un’informativa semplice e continua sul fatto che un soggetto abusivo non ha alcun diritto alla provvigione; se i consumatori sapessero che non sono tenuti al pagamento di quanto illecitamente richiesto, sarebbero i primi attori, per loro convenienza, a ridurre la nefasta piaga dell’abusivismo. Le associazioni, sia dei consumatori che quelle degli agenti immobiliari, sono certamente pronte a sostenere e supportare denunce alle autorità di controllo in tutti quei casi loro presentati.

È sempre molto complicata la vendita di immobili che in passato siano stati oggetto di donazione. Allo stesso modo, le banche che concedono mutui sono assai insofferenti a ricevere in ipoteca immobili donati: ne è la riprova la sentenza n. 228 del 24 febbraio 2011 del Tribunale di Mantova, con la quale è stata dichiarata la nullità della fideiussione rilasciata alla banca a garanzia, tra l’altro, di un mutuo con ipoteca iscritta su un bene oggetto appunto di precedente donazione, perché la fideiussione è stata considerata lesiva del diritto degli stretti familiari del donante a non subire restrizioni circa il conseguimento della quota di eredità loro spettante nella successione del donante.

Il valore catastale di un immobile viene determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un moltiplicatore. Per tutti gli immobili che appartengono ai gruppi A C D ed E la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% gli immobili che appartengono al gruppo B sono rivalutati del 40% come indicato nel Decreto legge 3 ottobre 2006 che ha fissato la nuova misura del moltiplicatore per il gruppo catastale B.

Sulla prelazione del confinante (Il Contadino agosto 1999) L’art. 8 della legge 590/65, come modificata con la legge 817/71, stabilisce, tra l’altro, che il diritto di prelazione spetta anche al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti. Ai fini della prelazione sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento od al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame. Altrettanto importante è definire il concetto di proprietà del confinante e capire se il diritto è estensibile ai familiari.

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